Neanche le Cryptovalute sono più al sicuro dal Fisco
situazione criptovalute e sanatoria fiscale
Le criptovalute sono valute virtuali, ossia sono invisibili ed utilizzabili solo grazie ad un determinato codice informatico, detto chiave di accesso. (da non trascurare le impilicazioni in caso di successione…).
In base alla circolare 72/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate, esse erano considerate alla stregua di valute estere e pertanto da una parte soggette all’obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW per valori superiori ai 15.000 euro, dall’altra suscettibili di generare redditi diversi a norma dell’art. 67 TUIR tramite il quadro RT della dichiarazione dei redditi.
Dopo l’approvazione da parte dell’Unione Europea delle norme per regolamentare il mercato dei crypto-asset attraverso il regolamento “MiCA”, la legge di bilancio 2023 ha introdotto delle novità in materia di tassazione delle criptovalute e/o altre tipologie di cripto attività. (commi 126-147).
Una delle modifiche più rilevanti porta le criptovalute a non essere più assimilate a valute estere, per contro è stato esteso l’obbligo nel quadro RW per qualsiasi importo detenuto dalla persona fisica.
Tralasciando in questa sede i chiarimenti e le regole tecniche di tassazione ordinaria, preme evidenziare, sempre tramite la legge di Bilancio 2023, l’introduzione di una sanatoria per regolarizzare la posizione fiscale dei possessori di criptovaluteche non hanno mai dichiarato le stesse e i redditi da esse generati nella propria dichiarazione dei redditi annuale, tramite presentazione di apposita istanza e pagamento entro il 30/11/23.
Detta sanatoria si rende ancor più opportuna considerando che il decreto attuativo della Direttiva UE 2018/843, ha istituito il primo registro per gli exchange operativo a livello nazionale: è stato quindi predisposto un sistema attraverso cui censire gli operatori del settore delle cryptovalute, attraverso un’iscrizione obbligatoria al registro e una conseguente comunicazione all’OAM delle operazioni specifiche che hanno ad oggetto moneta virtuale.
A tal proposito si precisa che gli intermediari bancari e finanziari, compresi i prestatori di soli servizi di portafoglio digitale, che intervengono nei trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento, anche in valuta virtuale o cripto-attività, per importi pari o superiori a 5.000 euro, sono tenuti a trasmettere all’agenzia delle entrate i dati acquisiti relativi all’adeguata verifica dell’identità della clientela.
La sanatoria in oggetto prevede tre diverse imposte sostitutive a seconda della situazione:
- una per violazione degli obblighi di monitoraggio;
- una per l'omessa indicazione dei redditi prodotti;
- l'ultima per l'affrancamento del valore all'01/01/2023.
Lo studio rimane a Vostra disposizione per chiarimenti e valutazioni.